COVID 19 IL MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE NON E’ GRAVE INADEMPIMENTO.

Il Tribunale di Palermo nel rispetto delle misure di contenimento valutava ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore ex artt. 1218 e 1223 c.c.

Dopo l’opposizione del conduttore accompagnata da un pagamento parziale dei canoni arretrati, il locatore richiedeva l’emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c. p. c. ma il giudice in considerazione dei gravi motivi legati allo stop forzato dell’attività commerciale ha rigettato la richiesta – il Tribunale ha tenuto conto del comma 6 bis dell’art. 3 del d.l. n. 6/2020 per il quale il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente ad omessi adempimenti.    

SENTENZA TRIBUNALE  DI PALERMO 20 SETTEMBRE 2020